I diritti giuridici della donna in epoca romana

in anticaroma •  7 years ago  (edited)

I diritti giuridici della donna in epoca romana:
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Prima di affrontare nel particolare l'argomento riguardante i diritti delle donne in epoca romana, bisogna introdurre quali fossero i soggetti giuridici secondo il diritto romano.
Alla base di ciò vi sono ben quattro requisiti:

1)Bisognava avere le sembianze umane (Rebus Humanis).

(Dal "Digesto": "Coloro che sono nell'utero materno vengono considerati pressoché a tutti gli effetti giuridici, come se fossero già venuti ad esistenza".
Ciò derivava dall'ideologia Cristiana per la problematica del concepimento e dell'aborto.);

2)Bisognava essere "Liberi". La "Summa Divisio" Personarum (la distinzione tra gli uomini), veniva fatta tra liberi e schiavi.

(lo schiavo veniva trattato sul piano giuridico alla stregua di una "Res" -una cosa- e dunque non era considerato un soggetto giuridico, ma un oggetto di rapporti giuridici.);

3)Si doveva essere cittadini romani (Cives Romani) e dunque avere la cittadinanza romana;

4)Si doveva essere "Familiarmente autonomi".

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La Donna in Epoca Romana:

Ma non tutti coloro che avessero questi requisiti venivano considerati soggetti (dal lato attivo o dal lato passivo) di ogni rapporto del "Ius Privatum Romanorum".
Alla Donna fu sempre negata una potestà sui figli, anche quando venivano allevati ed educati da lei, perchè non riconosciuti dal padre, oppure perchè il marito "sui iuris" era morto. In poche parole essa era un "soggetto giuridico limitato".
Tuttavia essa godeva di autorità e prestigio nei rapporti familiari e sociali.
Originariamente non era considerata dai rapporti giridici, motivo per cui non era in grado di ereditare. Quando non fosse sottoposta alla "Patria Potestas" (sotto l'autorità paterna), veniva posta sotto il potere del marito; nel caso in cui non lo avesse, quindi fosse "Ingenua" (nata libera) all' "Adgnatus" prossimo (ad esempio il fratello); se "Libertina" (ex schiava, liberata) al Patronus (padrone, ex Dominus) ed ai suoi discendenti.
La si ritenne affetta da "Imbecillitas", "Infermitas", cioè da debolezza e instabilità di intelligenza e carattere, e le fu impedito di disporre in modo autonomo dei rapporti che facevano capo a lei, salvo che fosse una "Virgo Vestalis" o avesse messo al mondo almeno tre figli (quattro se liberata).
In età Republicana le donne conquistarono spazi di libertà e diritti, ma si autolimitarono per non perdere il consenso maschile e la credibilità sociale.

La "capacità giuridica" e la "capacità di agire" non erano consentite ai soggetti giuridici considerati "limitati", ovvero a coloro che non fossero titolari di certi rapporti.

La "Mulier" (moglie) era considerata soggetto incapace di agire.
Quando era "Sui iuris" (vedova)- il problema non sorgeva- nel compimento dei negozi ed atti giudiziari, poichè le veniva affidato un "Tutor mulieris" che prestasse un'autorizzazione al negozio o all'atto.

Solitamente i "tutor" venivano scelti e nominati nel testamento del marito, che avesse avuto della moglie la "manus". Nei casi in cui questo non fosse avvenuto, su richiesta della donna stessa ad un magistrato le veniva assegnato un tutor.

Alcune attività furono impedite alla donna, come:
di rappresentare altri in giudizio (a mo' di avvocato) o di prendere la parola in giudizio, anche se pro. (Ciò fu stabilito da un editto di un pretore in età Sillana);
di prestare garanzie personali o reali, obbligarsi in solido, o sostituirsi al debitore. (Stabilito da un Senatoconsulto Velleiano del 46 D.C.) .

l'incapacità d'agire della donna scomparve a fine terzo secolo, poichè furono poste escogitazioni per cui la donna disponeva della volontà del tutore.

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Storia Recente e la Donna:
L'articolo 134 del codice civile italiano del 1865 stabiliva che " La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o risquotere capitali, costituirsi sicurtà, nè transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito".

Solo dopo la prima guerra mondiale, per il riconoscimento verso le mogli rimaste sole (tuttavia gli storici sostengono che fosse perchè l'emancipazione femminile rilanciò l'economia capitalistica), una legge abrogò quell'articolo. Provvedendo così a porle a "pari titolo degli uomini" in tutte le professioni, che comprese quelle di avvocato e notaio; ma negando ancora gli impieghi pubblici, che implicano poteri pubblici giurisdizionali.
Dopo quarant'anni hanno avuto l'ingresso alle magistrature, e dopo altre decine d'anni hanno potuto accedere ai corpi di polizia, e ad altre professioni.

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Ciao, dovresti inserire le fonti delle immagini, come stabilito nelle regole del gruppo discord:
Segnalate sempre la provenienza delle immagini inserite, sia che siano di vostra proprietà, sia che siano creative commons, avranno accesso a Podium solo i post che riportano puntualmente la provenienza delle immagini.
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Va bene, grazie dell'informazione c: . Presto aggiornerò il post con queste informazioni. Le immagini le ho prese da google, cliccando su strumenti e su immagini che potevano essere utilizzate. Quindi devo mettere il link di quelle immagini? ( non so bene come fare)

Sì, devi inserire tra le parentesi quadre [immagini di libero utilizzo] e tra le tonde l’indirizzo dell’immagine!

ok, grazie mille :D