Il bonus 110% è un bonus che riguarda le detrazioni per interventi di efficientamento energetico. Parliamo ora dell’ambito di applicazione.
L’ambito soggettivo di applicazione del superbonus è delineato al comma 9 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio. Le disposizioni disciplinanti le tipologie di interventi ammessi e i requisiti tecnici richiesti si applicano alle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi effettuati:
A) Dai “condomini”
B) Dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, su unità immobiliari.
C) dagli istituti autonomi case popolari (IACP)
D) Dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
D-bis) Dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri.
E) Dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro. Questo però limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Il Superbonus spetta anche alle “comunità energetiche rinnovabili” costituite in forma di enti non commerciali o da parte dei condomìni che aderiscono alle “configurazioni” limitatamente alle spese sostenute per impianti a fonte rinnovabile gestiti dai predetti soggetti.
Testo tratto dalla circolare N.24/E dell’Agenzia delle entrate (Roma 8 Agosto 2020)