I sistemi elettorali regionali

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In questo post un breve riepilogo del quadro normativo attuale in materia di elezioni regionali.

A tal fine, è possibile dividere le Regioni in quattro gruppi:
a) Regioni che hanno approvato Statuto e legge elettorale prima dell’indizione delle elezioni e
che quindi hanno potuto votare con nuovi sistemi elettorali: Toscana, Lazio, Puglia e Calabria;
b) la Regione Marche che pur avendo approvato una propria legge elettorale, ha votato con la
l. 43/95 poiché il proprio Statuto è entrato in vigore dopo le elezioni;
c) Regioni che si sono dotate soltanto di un nuovo Statuto (che è entrato in vigore dopo le
elezioni) e non hanno messo mano alla legge elettorale (Liguria, Emilia Romagna, Umbria e
Piemonte). Anche se in queste Regioni apparentemente non si sono apportate modifiche alla
legge elettorale, in realtà attraverso le disposizioni statutarie che incrementano il numero dei
consiglieri, si sono mutati gli effetti dell’attuale sistema elettorale;
d) Regioni che non hanno apportato alcuna modifica né alla legge elettorale, né allo Statuto.

Andiamo a vedere le modifiche principali apportate dalle Regioni che hanno introdotto nuovi sistemi elettorali.

Abolizione della lista regionale e diverse modalità di assegnazione del premio di maggioranza

L’introduzione della lista regionale (il cd. listino), operata dalla Legge n. 43 del 1995, aveva fin da subito sollevato critiche tra coloro i
quali ravvisavano, in capo ai Consiglieri eletti come premio di maggioranza (il 20%), una sorta di deficit di legittimazione rispetto a
coloro i quali erano stati, invece, eletti, come quota proporzionale, nelle circoscrizioni provinciali.
Sul punto, nel Lazio enon muta la disciplina preesistente.
La Toscana, la Puglia, la Calabria e le Marche aboliscono, invece, la lista regionale, abolizione finalizzata a ristabilire un collegamento diretto
tra il candidato alla carica di Presidente e le coalizioni.
Diversi appaiono, tuttavia, i meccanismi adottati per l’assegnazione dei seggi alle liste provinciali.
Infatti, in Puglia, la Legge n. 2 del 2005 introduce una sorta di doppio binario, dapprima assegnando i seggi nelle circoscrizioni
provinciali secondo la normativa precedente e, successivamente, dividendo per tredici il totale dei voti conseguito, in particolare, dalle
liste della coalizione vincente; tale numero corrisponde, infatti, al 20% del totale dei Consiglieri, settanta, per l’appunto.
Ne risulta un quoziente di coalizione, che permette di ripartire proporzionalmente, tra le liste facenti parte della coalizione, i tredici
seggi, corrispondenti al premio di maggioranza.
In Calabria, invece, nel febbraio 2010, si è abolito il listino, mentre sono previsti 9 seggi da attribuire come premio di maggioranza. Questi seggi, pare, verranno conquistati dai candidati più votati a livello provinciale. Resta in merito una certa confusione sul metodo di assegnazione di questi seggi che, vista l’abolizione del listino, non è chiaro in che modo verranno allocati tra le varie forze politiche. [1]
Nelle Marche, invece, la Legge n. 27 del 2004 prevede una sorta di meccanismo a cascata, secondo la definizione della dottrina.
Alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale regionale, calcolata con la formula D’Hondt, viene, comunque, assegnato
il 60% dei seggi.
Ciò significa che l’assegnazione del premio di maggioranza (analogamente a ciò che avviene in Toscana, ma non in Puglia) è, soltanto,
eventuale e, inoltre, avviene in misura variabile.
Infatti, tale quota può già essere stata raggiunta, da parte della coalizione collegata al Presidente eletto, in sede di assegnazione proporzionale
dei seggi.
Inoltre, qualora non lo sia, il numero di seggi aggiuntivi, necessari a raggiungerla, varia al variare dell’ammontare dei seggi già ottenuti
in sede di ripartizione proporzionale.
Successivamente, avviene la ripartizione dei seggi tra le liste che formano le coalizioni, attraverso un quoziente di coalizione, quindi
quella tra le singole liste circoscrizionali.
A differenza, infine, delle altre Regioni, non è previsto il voto disgiunto.
In Toscana, infine, la Legge n. 25 del 2004 contempla una prima distribuzione proporzionale a livello regionale dei seggi tra tutte le
liste (non, quindi, tra le coalizioni, come, invece, prevede la Regione Marche) che abbiano superato determinate soglie di accesso.
In particolare, ad ognuna di esse si assegna un seggio, quindi, quelli restanti, secondo la formula D’Hondt (formula Adams).
Così come nelle Marche, anche in Toscana il premio di maggioranza previsto può essere definito eventuale e variabile.
Infatti, se le liste collegate al Presidente eletto raggiungono autonomamente, ovvero in sede di assegnazione proporzionale dei seggi,
il 60% di essi, non vi è spazio per l’assegnazione di alcun seggio aggiuntivo e, quindi, non scatta alcun premio di maggioranza.
Se ciò non accade, ma il Presidente eletto ottiene almeno il 45% dei voti, alle liste della coalizione vincente vengono solo assegnati i seggi
necessari a raggiungere la detta quota del 60%; se, invece, il Presidente eletto ne ottiene meno, essa si riduce al 55% dei seggi.
Altre differenze di rilievo rispetto alle leggi della Puglia e delle Marche sono rappresentate dalla previsione di una soglia di garanzia a
favore delle minoranze, cui, comunque, deve essere assegnato almeno il 35% dei seggi.
Inoltre, dal diverso meccanismo di assegnazione dei seggi alle singole liste provinciali, basato su un quoziente regionale di lista, la cui
adozione è finalizzata ad una più corretta rappresentanza dei territori provinciali: esso, in particolare, si ottiene dividendo il totale regionale
dei voti ottenuti da una lista per il numero dei seggi spettanti.
Ancora, dalla previsione, resa possibile dall’abolizione del voto di preferenza, dei cd. candidati regionali, capilista regionali candidati
in tutte le circoscrizioni provinciali, cui sono attribuiti i primi seggi spettanti a ciascuna lista.
Infine, dall’introduzione, con Legge regionale n. 70 del 2004, delle elezioni primarie, quale strumento, peraltro facoltativo, per la selezione
dei candidati, atto, nelle intenzioni del legislatore toscano, a bilanciare la limitata possibilità di scelta riconosciuta all’elettore, determinata dalla previsione delle liste rigide, al cui interno l’ordine
di presentazione dei candidati è predeterminato e definisce quello della successiva elezione.
È previsto, in particolare, che tutti gli aventi diritto al voto nelle elezioni regionali possano partecipare alle primarie; tuttavia, è consentito
alle forze politiche svolgere primarie riservate ad un numero ristretto di propri elettori.
Le elezioni primarie possono riguardare o il Presidente oppure i candidati regionali o quelli circoscrizionali alla carica di Consigliere,
ma anche tutti e tre congiuntamente.
Nelle Province, i candidati proposti agli elettori devono essere in numero superiore di almeno un’unità rispetto al numero dei seggi
da assegnare. Non è, infine, consentito presentare candidature a soggetti diversi dai partiti.

Clausole di sbarramento

La ridefinizione delle soglie legali di accesso alla ripartizione dei seggi (clausole di sbarramento) e l’introduzione delle cd. clausole
anti-localistiche rappresentano il tentativo di limitare la eccessiva frammentazione della rappresentanza prodotta dalla normativa statale
previgente. In relazione alle clausole di sbarramento, la Calabria, la Puglia, la Toscana e le Marche intervengono in materia, mentre nel Lazio
non muta la precedente normativa.
In Calabria, la Legge n. 1 del 2005 prevede un’unica soglia di accesso, elevata al 4% dei voti.
Viene, quindi, eliminata la clausola, prevista, invece, a livello statale, dall’articolo 7 della Legge n. 43 del 1995, a favore delle liste minori
interne ad una coalizione che abbia superato il 5%. Nelle Marche, la Legge n. 27 del 2004, come visto, adotta, per l’attribuzione
dei seggi, un diverso meccanismo, riferito alle coalizioni e non alle singole liste, conseguentemente, la soglia viene applica alle coalizioni, prevedendosi, in generale, che non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del 5% del totale di voti validi riportati dalle coalizioni regionali.
È prevista, tuttavia, un’eccezione a favore delle liste che abbiano riportato più del 3% dei voti validi espressi a favore delle liste.
In Puglia, la Legge n. 2 del 2005 prevede la non ammissione alla ripartizione dei seggi delle liste provinciali non collegate ad altre liste il cui
gruppo abbia ottenuto nell’intera regione meno del 5% dei voti validi.
Al riguardo, l’articolo 7 della Legge n. 43 del 1995 prevede, invece, la più bassa soglia del 3%. Inoltre, le liste collegate sono ammesse
alla distribuzione dei seggi ove abbiano ottenuto, nell’intera Regione, complessivamente tra loro, almeno il 5% dei voti, analogamente
a quanto previsto a livello statale.
Infine, si prevede che in occasione delle prossime elezioni (2010) non saranno ammesse all’assegnazione di seggi i gruppi di liste che
non avranno individualmente superato la soglia del 4% dei voti validi, analogamente a quanto avviene nella Regione Calabria.
In Toscana, la Legge n. 25 del 2004 fissa una doppia soglia di accesso.
La prima soglia, fissata all’1,5% (non prevista dalla Legge n. 43 del 1995), riguarda anche le liste collegate ad un candidato Presidente
che abbia ottenuto più del 5% dei voti.
La seconda soglia (prevista, al contrario, dalla Legge n. 43 del 1995), riguarda le liste collegate a candidati Presidenti che abbiano
ottenuto meno del 5% dei voti, elevata, tuttavia, dal 3% al 4%.
In relazione, invece, alle clausole anti-localistiche, introdotte al fine di disincentivare ogni sorta di localismi, solo la Toscana, le Marche
e la Puglia intervengono in materia.
In Toscana, la Legge n. 25 del 2004 dispone l’ammissione delle liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo solo qualora
siano presentate in più della metà delle circoscrizioni.
Nelle Marche (con cinque Province), la Legge n. 27 del 2004 prevede la non ammissione di coalizioni che non siano state formate
almeno da un gruppo di liste presentate col medesimo simbolo, in almeno tre circoscrizioni provinciali.
A liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a tre non è consentito aderire alle coalizioni.
In Puglia (con sei Province), infine, la Legge n. 2 del 2005 prevede che le liste debbano essere presentate e ammesse in almeno tre circoscrizioni
con lo stesso contrassegno.

Il principio di equa rappresentanza territoriale

Solo il Lazio, la Toscana e le Marche intervengono in materia, al fine di garantire una più equa rappresentanza dei territori all’interno
dei rispettivi Consigli.
Nel Lazio, la Legge n. 2 del 2005, prevede solo che la lista regionale sia composta in modo che ci sia almeno un candidato residente
per ciascuna delle province della regione.
In Toscana, la Legge n. 25 del 2004 modifica il tipo di quoziente attraverso cui vengono assegnati i seggi alle circoscrizioni.
In primo luogo, non è più prevista l’assegnazione di seggi a livello provinciale mediante quozienti circoscrizionali.
Stabilito su base regionale il numero di seggi spettante a ciascuna lista, si calcola un quoziente regionale di lista, che si ricava dalla
divisione del totale regionale dei voti ottenuti da una lista per il numero dei seggi assegnati alla stessa, dedotto il candidato regionale,
cui compete il primo seggio.
Il numero di voti ottenuti da una lista in ognuna delle Province è, quindi, diviso per il detto quoziente, attribuendo prima i quozienti
interi, quindi i migliori resti.
Se, tuttavia, nessun Consigliere risulti eletto in una data Provincia, è previsto che un seggio sia assegnato alla lista che, in quella stessa
Provincia, ha conquistato il maggior numero di voti, sottraendolo ai seggi da essa ottenuti in altra Provincia.
Nelle Marche, la Legge n. 27 del 2004 prevede un meccanismo in base al quale, in ciascuna Provincia, il numero di Consiglieri regionali
eletti sia uguale a quello attribuitole sulla base della popolazione ivi residente.
Il primo calcolo sull’attribuzione dei seggi interessa le coalizioni.Quindi, per mezzo di un quoziente regionale di coalizione, si assegnano
i seggi tra le liste che fanno parte di una certa coalizione.
Infine, si effettua la assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista tra le diverse Province nelle quali essa è presente.
A tal fine, si utilizzano i quozienti circoscrizionali, attribuendosi, dapprima, i seggi corrispondenti ai quozienti interi.
Quindi, con i voti residui, si calcola la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale, rispetto al totale dei voti delle
liste di quella determinata Provincia.
L’ufficio centrale regionale accerta, preliminarmente, che il numero di seggi conseguiti con i quozienti interi da una lista nelle varie
Province coincida col numero di seggi cui quella lista ha diritto nella totalità della Regione.
In caso di eventuale eccedenza, sono restituiti alle circoscrizioni provinciali i seggi non ancora assegnati.
A questo fine, si collocano in un’unica graduatoria regionale decrescente le suddette cifre percentuali residuali e si assegnano così tutti i seggi non ancora assegnati.
Ciò può avvenire, naturalmente, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni Provincia: si scorre, quindi, la graduatoria e si assegnano i
seggi, fino ad esaurimento degli stessi in quella data Provincia.
In altre parole, si scorre tale graduatoria, escludendo quelle Province che hanno già coperto tutti i seggi previsti.
Gli eventuali seggi ancora da attribuire ad una lista, sono assegnati nelle Province ancora non coperte, cominciando dai valori assoluti più alti riportati dalla stessa lista.
Il numero di consiglieri

Per le 13 Regioni il numero dei componenti il Consiglio regionale è indicato nella seguente tabella:

REGIONE n. consiglieri previsto da Statuto
BASILICATA (30 consiglieri – art. 2 legge 108/1968)
CALABRIA 50
CAMPANIA 61
EMILIA ROMAGNA 67
LAZIO 71
LIGURIA 51
LOMBARDIA 80
MARCHE 43
PIEMONTE 60
PUGLIA 70
TOSCANA 55
UMBRIA 31
VENETO (60 consiglieri – art. 2 legge 108/1968)

I RIFERIMENTI NORMATIVI

Norme applicabili per l’elezione dei Consigli regionali della BASILICATA, dell’EMILIA ROMAGNA, della LIGURIA, della LOMBARDIA, del PIEMONTE (salvo che per le norme che regolano la presentazione delle liste), del VENETO:
– Legge n. 108 del 1968 (Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale);
– Legge n. 43 del 1995 (Nuove norme per l’elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario);
– Art. 5 (disposizioni transitorie) della Legge costituzionale n. 1 del 1999 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni);
– la già citata Legge n. 165 del 2004 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione);

LEGGI ELETTORALI REGIONALI

CALABRIA
Legge regionale n. 1 del 2005 (Norme per l’elezione del Presidente della giunta regionale e del Consiglio regionale)

CAMPANIA
Legge regionale n. 4 del 2009 (Legge elettorale)

LAZIO
Legge regionale n. 2 del 2005 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale) – attualmente in corso di modifica

MARCHE
Legge regionale n. 27 del 2004 (Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale come modificata dalla Legge regionale n. 5 del 2005)

PIEMONTE
Legge regionale n. 21 del 2009 (Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali)

PUGLIA
Legge regionale n. 2 del 2005 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

TOSCANA
Legge regionale n. 25 del 2004 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale come modificata dalla Legge regionale n. 50 del 2009)

UMBRIA
Legge regionale n. 2 del 2010 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del P

[ 1] La denuncia è stata fatta dal leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli. Qui di seguito un estratto dal “Giornale di Calabria”…. Il leader di Diritti Civili da diversi giorni porta avanti, da solo, quella che definisce una “importante battaglia di legalità, trasparenza e democrazia”. Dopo il mancato chiarimento nel corso dell’ultima seduta del Consiglio regionale del meccanismo di ripartizione dei seggi dell’ex listino (cinque o nove seggi da assegnare alla coalizione vincente, in base ai voti e alla percentuale riportati), Corbelli aveva parlato di “atto di grave responsabilità dell’Assemblea di Palazzo Campanella che di fatto è destinato a portare all’annullamento delle Elezioni Regionali di marzo, visto che il Consiglio eletto il 28 e 29 marzo prossimi sarebbe imperfetto (40 consiglieri su 50, quelli eletti, con il sistema proporzionale, cioè nelle cinque circoscrizioni provinciali, secondo la vecchia ripartizione territoriale per il numero di abitanti, così come si evince dal decreto di indizione delle elezioni regionali calabresi firmato dal Prefetto di Catanzaro l’8 febbraio scorso: nessun riferimento viene invece fatto in questo decreto ai cinque o nove seggi dell’ex listino da eleggere con il sistema maggioritario)”. Corbelli ha fornito oggi prove inconfutabili. “La clamorosa gaffe del Consiglio regionale sta nel richiamare esplicitamente per l’assegnazione dei nove posti dell’ex listino, l’articolo 1, comma 3 della legge n. 43 del 23 febbraio 1995, che prevedeva l’elezione dei componenti della lista bloccata regionale, in Consiglio, secondo il sistema maggioritario, esclusivamente a scorrimento in base alla collocazione nella stessa lista. Con la modifica della legge elettorale regionale, votata il 6 febbraio scorso, il Consiglio regionale, per l’attribuzione del premio di maggioranza (ex listino) si richiama allo stesso articolo (1), stesso comma (3), della stessa legge (43 del 23 febbraio 1995), con il medesimo sistema maggioritario di attribuzione dei seggi”. “Con una sola clamorosa novità: che anziché un listino bloccato regionale (abrogato dopo la ribellione popolare), si vanno di fatto a creare cinque listini bloccati provinciali, in virtù dell’articolo 4 di modifica alla legge elettorale regionale n. 4 del 6 febbraio 2010 che al comma C recita testualmente?4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 25, assegna al medesimo gruppo di liste i nove seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3)”; Significa che ad essere eletti, per l’attribuzione del premio di maggioranza (cinque o nove seggi) saranno i candidati che occuperanno i primi posti in lista e non invece i primi non eletti. Un autentico inganno, uno scandalo inaccettabile che permette ai partiti di raggirare l’abolizione del vecchio listino regionale e di decidere loro l’ordine dei nominati provincia per provincia! Un escamotage che Diritti Civili, dopo un attento studio, ha scoperto tra le righe della nuova legge elettorale regionale. Cosa succederà adesso dopo la nostra denuncia di questo grande inganno? Interverrà il Ministro degli Interni, per cancellare questo scandalo prima della presentazione delle liste? Sarà consentito di andare al voto con il listino camuffato, anzi con cinque listini provinciali camuffati? I primi non eletti delle liste della coalizione vincente giustamente rivendicheranno i seggi del premio di maggioranza.

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