INDENNITA’ UNA TANTUM ONNICOMPRENSIVA DI 2400 EURO INPS

in italia •  3 years ago 

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Il Decreto Legge Sostegni ha previsto un’indennità onnicomprensiva pari a € 2.400,00 a sostegno di alcune categorie di lavoratori non coperte da ammortizzatori sociali e le cui attività lavorative siano state colpite dall’emergenza epidemiologica Covid-19.
Ecco per quali tipologie di lavoratori:

  1. Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  2. Dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  3. Dipendenti stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  4. Intermittenti;
  5. Autonomi occasionali;
  6. Incaricati alle vendite a domicilio;
  7. Lavoratori dello spettacolo;
  8. Lavoratori dello sport.

REQUISITI:

  1. Stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
    Riguarda lavoratori che abbiano cessato involontariamente un rapporto di lavoro con datore di lavoro nei predetti settori nel periodo compreso tra 1/1/2019 e il 23/3/2021, che abbiano svolto una prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo e non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione (NASpI) alla data del 23/3/2021.
    Anche per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori sono richiesti gli stessi requisiti.
  2. A tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali
    Riguarda lavoratori che possono far vale cumulativamente i seguenti requisiti:
    • essere stati titolari, nel periodo compreso tra 1/1/2019 e il 23/3/2021, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva sia stata pari ad almeno 30 giornate,
    • devono far valere nel corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva deve essere stata pari ad almeno 30 giornate,
    • non devono essere titolari di pensione, né di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 23/3/2021.
  3. Dipendenti stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
    Riguarda lavoratori che abbiano cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra 1/1/2019 e il 23/3/2021 e che abbiano lavorato almeno 30 giornate nel predetto arco temporale. Inoltre, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di pensione, né titolari di un rapporto di lavoro subordinato, mentre è ammesso il rapporto di lavoro intermittente.
  4. Intermittenti
    Riguarda lavoratori intermittenti che abbiano svolto prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra 1/1/2019 e il 23/3/2021. Inoltre, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di pensione, né titolari di un rapporto di lavoro subordinato, mentre è ammesso il rapporto di lavoro intermittente.
  5. Autonomi occasionali
    Riguarda lavoratori autonomi privi di Partita Iva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Per accedere all’indennità è necessario che detti lavoratori nel periodo compreso tra l’1/1/2019 ed il 23/3/2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 24/3/2021.
    E’ necessario inoltre avere l’iscrizione attiva alla data del 23/3/2021 alla Gestione Separata e avere accreditato almeno un contributo mensile tra il 1/1/2019 e il 23/3/2021.
    Inoltre, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di pensione, né titolari di un rapporto di lavoro subordinato, mentre è ammesso il rapporto di lavoro intermittente.
  6. Incaricati alle vendite a domicilio
    Riguarda lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che possono far valere per l’anno 2019 un reddito annuo superiore ad € 5.000,00 che siano titolari di Partita Iva attiva, iscritti alla gestione separata alla data del 23/3/2021 e non ad altre forme previdenziali obbligatorie. Inoltre, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di pensione, né titolari di un rapporto di lavoro subordinato, mentre è ammesso il rapporto di lavoro intermittente.
  7. Lavoratori dello Spettacolo
    Riguarda lavoratori iscritti al fondo pensione dello spettacolo con contributi versati dal 1/1/2019 al 23/3/2021 e che possano far valere
    • almeno 30 contributi giornalieri versati al predetto fondo con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore ai € 75.000,00,
    • almeno 7 contributi giornalieri versati al predetto fondo con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore ai € 35.000,00.
    In entrambi i casi i lavoratori non devono essere titolari di pensione alla data del 23/3/2021.
  8. Lavoratori dello Sport
    Riguarda
    • lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni ed il Cip,
    • le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportivi riconosciute dal Coni e dal Cip,
    • le società e le associazioni sportive dilettantistiche che abbiano cessato, ridotto, sospeso le attività a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
    L’ammontare dell’indennità è pari a
    • € 3.600,00 per i soggetti che nell’anno di imposta del 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportive in misura superiore a € 10.000,00,
    • € 2.400,00 per i soggetti che nell’anno di imposta del 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportive in misura compresa tra € 4.000,00 e € 10.000,00,
    • € 1.200,00 per i soggetti che nell’anno di imposta del 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportive in misura inferiore ad € 4.000,00.
    Per lavoratrici e lavoratori che hanno già usufruito di precedenti indennità
    In questo caso per tutte le tipologie elencate è già stato verificato il requisito per accedere al beneficio e quindi non deve essere presentata una nuova domanda. L’Inps erogherà l’importo secondo le modalità indicate dagli stessi lavoratori per i precedenti pagamenti.
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