I PIU' COMUNI ERRORI NELLA STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

in sicurezza •  7 years ago 

Analizzando i decreti emessi in tema "valutazione dei rischi", è evidente vi siano imperfezioni nell'impostazione della valutazione stessa e del relativo documento.
Andiamo ora ad elencare e illustrare i principali casi.

A. IL MANCATO AGGIORNAMENTO PERIODICO
Le più recenti sentenze fanno emergere l'evidenza che i DVR sono spesso poco aggiornati.
Questo è molto scorretto in quanto il DVR andrebbe rivisto ogni qualvolta cambiasse sensibilmente l'organizzazione aziendale.
Difatti, da quanto emerge con la recente Cass. IV Pen., 8 febbraio 2018 n.6121, il Documento di Valutazione dei Rischi “è uno strumento duttile, che deve essere adeguato e attualizzato, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nell’azienda che sono potenzialmente suscettibili di determinare nuove e diverse esposizioni a rischio dei lavoratori.

ECCO IL CASO ESEMPIO
"Da Cass. Pen., Sez.IV, 31 gennaio 2017 n.4706

  • le lesioni furono cagionate dal cattivo funzionamento del macchinario, che aveva indotto gli operai ad un lavoro più impegnativo e difficile di quello consueto: essi si dovevano occupare, infatti, anche del taglio di quelle parti di tessuto che dovevano essere tagliate dalla macchina.
    E a seguire:
  • la formazione svolta in passato e la scelta dello strumento individuale di protezione era risultata perciò insufficiente, mentre sarebbe stato necessario valutare il nuovo e maggiore rischio e considerare l’utilizzo di dispositivi di protezione con caratteristiche diverse, idonee a fronteggiare il mutamento e l’aumento di difficoltà del lavoro connessi al guasto del macchinario.
  • ...per la gestione del taglio aggravato dalla macchina non funzionante occorreva invece una informazione appropriata sullo specifico rischio, doveva essere valutato se l’operazione di taglio dei pannelli (non la semplice rifilatura) potesse essere tutta affidata alla mano dell’uomo e se fossero necessari strumenti diversi dal piccolo cutter in dotazione. La valutazione del rischio effettuata nel 1998 non era più attuale alle contingenze del momento e doveva essere adeguata al mutamento delle condizioni di lavoro.
  • le misure atte a prevenire il rischio di infortuni vanno infatti individuate in ragione delle peculiarità della sede di lavoro e progressivamente adattate in ragione del mutamento delle complessive condizioni di svolgimento delle singole mansioni, secondo un concetto “dinamico” del rischio, che impone l’adeguamento degli strumenti di protezione e l’aggiornamento della formazione ed informazione del lavoratore, ogni qual volta intervenga un rischio nuovo rispetto a quello originariamente previsto. Nel caso in esame il rischio nuovo era dovuto al guasto della macchina tagliatrice.

B. INCONGRUENZA, MANCANZA DI SPECIFICITA', NON COMPLETEZZA
Capita molto spesso di incappare in Documenti di Valutazione dei rischi non completi e poco chiari.
Di fronte a tali realtà occorre provvedere in tempi brevissimi a sanare la mancanza in quanto, documenti poco completi o contenenti incongruenze con la realtà possono senz'altro essere controproducenti.
E' bene quindi diffidare da chi vuole propinarci: Servizi "troppo economici", pacchetti sicurezza che si concludono con la consegna di un documento generico di settore, Documenti "tanta carta e poco arrosto", ecc.

Cass. Pen., Sez.III, 27 luglio 2017 n.37412

  • ... il documento per la valutazione dei rischi, presentava nel caso di specie numerose incongruenze e incompletezze (in un’impresa agricola dedita all’allevamento principalmente di ovini, ma anche di suini e bovini risultavano indicati soltanto dipendenti adibiti alla pulizia delle stalle, rispetto ai quali peraltro, non erano analizzati con completezza i relativi rischi; pure essendo analizzati i rischi per le attività di coltivazione, ossia aratura erpicatura, fertilizzazione dei terreni, falciatura e trinciatura, non era indicato alcun lavoratore addetto, sul posto era presente una voliera con pollame senza che l’attività di avicoltura fosse indicata, non erano analizzati i rischi legati all’uso di attrezzature meccaniche dell’attività di allevamento, pur presenti né risultavano indicate le mansioni specifiche dei dipendenti).
  • ...l’omessa indicazione del rischio biologico specifico esistente in una delle lavorazioni (in particolare correttamente evidenziando la sentenza impugnata come mentre il documento riconosceva la presenza di rischi biologici a pagina 47 non analizzava i rischi legati alla possibile presenza di agenti patogeni veicolati dagli animali, nonostante vi fossero lavoratori addetti alla mungitura e allevamento esposti a tali rischi biologici (derivanti dal contatto con gli animali). Da ciò correttamente deduceva, altresì, il tribunale, la necessità della nomina di un medico competente per la sorveglianza sanitaria, non nominato nonostante vi fosse l’esposizione al rischio biologico derivante dall’allevamento di animali.
  • ...la giurisprudenza di questa corte che ha, in numerose occasioni, chiarito come non è solo l’assenza ma la incompletezza del documento in questione a concretizzare l’ipotesi di reato, giacché, ritenendo diversamente, tale redazione assumerebbe un significato solo formale.
  • ...nel ritenere il documento incompleto, in quanto non contenente la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori emergenti dagli accertamenti svolti, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (in genere le attività a contatto con gli animali, la pulizia delle stalle, le attività svolte con uso di mezzi meccanici e quelle comportanti rischi biologici come la mungitura, etc...) e, in definitiva carente nelle indicazioni relative alla scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, è congrua e logica.

C. FALLACE CONSIDERAZIONE DEL PREGRESSO
Il caso posto qui all’attenzione ( Cass. IV Pen., 26 novembre 2015 n.47002) vede come imputato un datore di lavoro il quale,

  • “non aveva preveduto nel documento di valutazione dei rischi quelli connessi all’operazione di incordatura (con particolare riferimento ai rischi relativi al contatto con gli organi in movimento) e non aveva disposto che la zona relativa all’avvolgitore della linea CAST 1 (presente nel reparto estrusione, sulla quale era avvenuto l’infortunio) fosse dotata di dispositivo di interblocco che escludesse l’avvio accidentale dell’organo ruotante denominato “aspo” quando il cancello della predetta linea risultava aperto.”

  • Nel grado di giudizio precedente, “dopo una preliminare descrizione dell’impianto e del contesto nel quale si è verificato l’infortunio, è stato ritenuto prevedibile il fatto che nel turno di notte si potesse arrestare l’aspo (le cui anomalie si erano più volte verificate in passato)”.

  • Tra l’altro, è interessante il fatto che “nella sentenza del Giudice di primo grado è stata presa in esame la possibilità che l’imputato, nella sua qualità di datore di lavoro, non fosse stato informato (prima dell’infortunio) della non regolare corsa dell’aspo, ed è stato sul punto rilevato che il problema dell’aspo che si fermava era così rilevante da indurre il caporeparto a dare ai dipendenti la disposizione di non entrare nell’impianto con l’aspo fermo; ciò non di meno il capo reparto non aveva riferito al responsabile della sicurezza per essere supportato nell’iniziativa e per avere lumi su soluzioni differenti e più definitive, anche al fine di deresponsabilizzarsi.

  • Ed è stato conclusivamente ritenuto che l’imputato colpevolmente non aveva “dato disposizioni in merito ai dipendenti affinché lo rendessero edotto tempestivamente di inconvenienti che potevano avere ripercussioni sui suoi interventi nel campo della sicurezza.”

D. MANCATA CONSIDERAZIONE DEI PERICOLI REALMENTE PRESENTI
Una sentenza del febbraio di quest’anno (Cass. IV Pen., 8 febbraio 2018 n.6121) rappresenta un buon esempio di cosa si possa intendere per pericoli “notori”.

  • Un datore di lavoro di una s.p.a. era imputato per aver causato “lesioni personali alle dipendenti, le quali, impiegate nell’attività di cottura di pasti destinati alla refezione scolastica […] mediante l’impiego di apposito macchinario a pressione (brasiera multifunzione a gas …), in seguito ad errate manovre di utilizzo della macchina, venivano investite da un imponente getto di calore proveniente dall’acqua in ebollizione, che cagionava loro ustioni in varie parti del corpo […].”

  • Al datore di lavoro erano stati contestati, oltre a profili di colpa generica, anche “profili di colpa specifica, individuati nella violazione dell’art.17, comma 1, lett.b), D.lgs.81/08 per non avere, l’imputato, valutato i rischi derivanti dall’impiego dei macchinari agroalimentari multifunzione per la cottura tradizionale o in pressione dei cibi.”

  • Qui emerge molto bene il concetto di pericolo notorio che non può non essere valutato. Secondo la Cassazione, infatti, “il rischio connesso alla presenza, tra gli strumenti messi a disposizione dei lavoratori, di una macchina (brasiera multifunzione) idonea ad essere utilizzata anche per la cottura a pressione, costituendo un pericolo “notorio anche nelle ordinarie cucine dei privati”, dovesse essere opportunamente previsto e valutato.”

  • Questo sulla base del presupposto che “il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi.”

E. MANCATA INDIVIDUAZIONE NEL DVR DELLE PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE E DEI RUOLI DELL'ORGANIZZAZIONE
L’obbligo di inserire nel DVR “l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri” è stato introdotto nel 2008 dal decreto 81 ma, pur essendo tale obbligo in vigore da quasi 10 anni, risulta ancora in molti casi disatteso.

Nel panorama giurisprudenziale iniziano ad essere davvero numerose le sentenze che sottolineano l’omissione di tale individuazione nel Documento di Valutazione dei Rischi aziendale.

  • Citiamo solo qui Cass. IV Pen., 31 gennaio 2014 n.4961 che, nell’interpretare tale requisito, precisa che “sul piano testuale, il concetto di realizzazione (di “attuazione delle misure da realizzare” si legge appunto nell’art.28) reca in sé tanto il concetto di attività “creatrice”, ovvero che produce per la prima volta un determinato risultato, sia il concetto di attività di conservazione di quanto prodotto: la realizzazione è insomma anche l’attività permanente che consente il mantenimento nel tempo di quanto realizzato.”

Spero che l'articolo sia stato di piacevole lettura e vi abbia fornito utili nozioni.

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