Cedola Libraria e Diritto allo Studio
Gli alunni frequentanti la scuola primaria statale o paritaria usufruiscono della fornitura gratuita dei libri di testo.
La normativa di riferimento
La fornitura dei libri è a carico del Comune di residenza degli studenti come previsto dall’Art.156 del D.Lgs. n.297/94 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione".
“1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale"
Per fare un esempio:
La legge regionale del Lazio che si occupa di Norme di attuazione del diritto allo studio ( legge num. 29 del 30 marzo 1992), all'art.4 recita:
(Competenze dei comuni)
1. Le funzioni amministrative relative agli interventi in materia di diritto allo studio sono esercitate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dai comuni, in collaborazione con gli organi collegiali della scuola nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità previste dalla presente legge nel quadro degli indirizzi stabiliti dalla Regione.
2. I comuni deliberano in ordine:
a) fornitura di libri di testo e di materiale didattico;
b) interventi per favorire la piena integrazione delle fasce di utenza disagiate;
c) concessione di assegni di studio per gli alunni delle scuole secondarie superiori;
d) istituzione di residenze e convitti;
e) servizio mensa scolastica;
f) servizio trasporto;
g) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio.
Ogni Regione, quindi, legifera per sé. Ma cosa può cambiare da Regione a Regione? Per quel che abbiamo potuto verificare le discrepanze riguardano la forma e non la sostanza: la modulistica interna e i termini ultimi per la consegna della documentazione.
Cos’è la Cedola libraria
(qui il Decreto n.377 del 9 Maggio 2018 che stabilisce il prezzo di copertina dei libri di testo per l'a.s.2018/19)
Per chi frequenta la scuola
La Cedola Libraria spetta anche agli homeschooler?
(La nota del Miur che si riferisce specificatamente l’a.s. 2018/19 che rimanda a sua volta alla Nota prot. 2581 09/04/2014, non riguarda il tema di questo approfondimento)
Ad una prima lettura, quindi, sembrerebbe che la normativa si riferisca esclusivamente agli alunni iscritti e frequentanti la scuola. Ma è proprio così?
Se andiamo ad approfondire un po’, troviamo che il D.M. n. 781/2013, nell’Allegato 1 definisce proprio il “Libro di testo”
“Il libro di testo costituisce uno degli strumenti didattici per la realizzazione dei processi di apprendimento definiti dagli ordinamenti scolastici dei diversi ordini e gradi di istruzione, nonché per lo studio individuale e domestico. La sua scelta costituisce rilevante momento di espressione dell’autonomia professionale e della libertà di insegnamento.
In quanto strumento di apprendimento il libro di testo ha tre funzioni principali, fra loro interconnesse: 1) offrire al lavoro didattico un percorso di riferimento conforme alle indicazioni nazionali dei piani di studio, contribuendo in tal modo a garantire – pur nel pieno rispetto dell’autonomia dei docenti – l’opportuno livello di uniformità e standardizzazione dei percorsi e degli obiettivi di apprendimento; 2) offrire una esposizione autorevole, validata (sia dal punto di vista autoriale sia da quello editoriale e redazionale) ed efficace dei contenuti essenziali previsti dalle indicazioni nazionali; 3) utilizzare al meglio la caratteristica fondamentale della “forma libro”: la capacità di organizzare contenuti complessi in un percorso narrativo e argomentativo autorevole (che dunque non nasconde, ma anzi dichiara e valorizza la presenza della voce dell’autore o degli autori), unitario, organico. Da questo punto di vista il libro di testo rappresenta un’istanza di sistematizzazione dei contenuti e delle competenze oggetto del processo di apprendimento. “
Infatti, come possiamo leggere nella Nota prot. 2581 09/04/2014 (riassunto del quadro normativo di riferimento per quel che riguardava i libri di testo per l’a.s. 2014/2015 ma a tutt’oggi preso dal Miur come riferimento)
“5. Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione
A partire dalle adozioni per l'anno scolastico 2014/2015, l'editoria scolastica adegua i contenuti dei libri di testo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, di cui al Decreto Ministeriale 254/2012. Pertanto, i libri di testo per la prima e la quarta classe della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado devono risultare rispondenti alle citate Indicazioni nazionali.”
Quale iter seguire
Quali libri possiamo acquistare?
L’art. 6 (pdf), comma 1, Legge 128/2013 “Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi”, stabilisce:
“Il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso.”
La Nota prot.2581 del 2014 per quel che concerne i termini per le adozioni spiega:
"Le adozioni dei testi scolastici vengono deliberate dai collegi dei docenti nella seconda decade di maggio. I dirigenti scolastici avranno cura di richiedere, fin da ora, ai centri di produzione specializzati che normalmente curano la trascrizione e la stampa in braille, i testi scolastici necessari confermati, al fine di consentirne la disponibilità per l'inizio delle lezioni agli alunni non vedenti o ipovedenti frequentanti la propria scuola. I dirigenti scolastici avranno cura di esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di testo siano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge, assicurando in ogni caso che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti. Pertanto, eventuali attribuzioni gratuite in qualunque forma, a favore dei docenti o dell'istituzione scolastica, non dovranno in alcun modo condizionare il giudizio valutativo da parte del collegio docenti nella fase di assunzione della delibera adozionale.”
E il Miur, riassume ribadendo:
“Il collegio dei docenti, in base alle richieste dei singoli docenti, delibera la scelta dei libri di testo da adottare. Al dirigente scolastico spetta la vigilanza sulle modalità di scelta.
Il collegio dei docenti è tenuto a deliberare le adozioni entro la seconda decade di maggio, così da consentire agli alunni di iniziare l’anno scolastico con tutti i libri necessari. Ad anno scolastico iniziato non è consentito modificare quanto deliberato nel precedente mese di maggio.”
Sitografia:
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297Legge Regionale 29/92 (Consiglio Regionale del Lazio)
Miur-Libri di Testo (all'interno è scaricabile la Nota. Prot.2581)
Versioni scaricabili in pdf: Legge 128/2013Consiglio Regionale del Lazio - leggi r...ato) - legge num. 29 del 30 marzo 1992
D.M. n. 781 del 27 settembre 2013 libri di testo
D.M. n. 781 del 27 settembre 2013 libri di testo
Posted from my blog with SteemPress : https://www.unafamiglia.it/cedola-libraria-e-homeschooling/
Argomento interessante, ti seguo
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