Istanza a Fondo Perduto - Istruzioni e Modelli

in hive-119234 •  4 years ago  (edited)

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Si prepara questa semplice guida, a beneficio del contribuente, per racchiudere le novità più significative inerenti l'Istanza per il Contributo a Fondo Perduto introdotta dal DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41.
E' doveroso premettere che tutte le immagini e gli allegati al presente documento sono stati estrapolati dal link ufficiale presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate e riportato di seguito:

Provvedimento Agenzia Entrate Prot. n. 77923/2021
Elaborare solo un documento esplicativo sarebbe stato, forse, troppo semplice.
Il provvedimento, dopo aver rimandato alle istruzioni del modello, chiarisce il metodo di calcolo e evidenzia, a mio avviso, che per i contribuenti che hanno comunque subito una perdita di fatturato inferiore al 30%, se aperti dopo il 31/12/2018, spetta il contributo minimo.
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L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha
richiesto il contributo.

Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.
Qualora dai controlli effettuati da Agenzia delle Entrate emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte di contributo non spettante, irrogando le sanzioni in
misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471 e gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
. Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 316-ter del Codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).
Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia di cui al punto 3.4, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al periodo precedente, e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472. I versamenti di cui ai periodi precedenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24 con specifici codici tributo e indicazioni forniti con apposita risoluzione.

Istruzioni

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Modello

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Autore:Emiliano Giuseppe Pratici

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