Ed ecco che la Regione Toscana:
- Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e ritenuto che i dati sulla prosecuzione del contagio impongono di rafforzare le indicazioni per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla sua diffusione ulteriore;
- Ritenuto che l’attuale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di misure specifiche e più restrittive di contenimento e gestione, adeguate e proporzionate alla situazione epidemiologica della Toscana.
decide di fare ciò che non ha fatto coi vaccini: prevenire il contagio.
Lo fa a mezzo dell'ordinanza Allegata che suggerirei di leggere con molta attenzione.
Per fare un sunto:
- dispone la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali di cui all’articolo 13, comma 1, lett. d), e), f) e g) della legge regionale Toscana 62/2018, ivi compresi i tabaccai, con atto contingibile e urgente, nei giorni di domenica 4 aprile 2021 (Santa Pasqua) e lunedì 5 aprile 2021 (Lunedì dell’Angelo);
- deroga a favore di farmacie e parafarmacie, in quanto costituiscono un presidio essenziale per la tutela della salute e di rivendite di giornali, in quanto rappresentano la parte terminale della filiera della informazione, bene essenziale per garantire ai cittadini di fruire di un diritto costituzionale;
- considerato di mantenere la facoltà, nelle suddette giornate, di vendere generi alimentari e beni di prima necessità esclusivamente a mezzo ordinazione online o telefonica e non presso l’esercizio commerciale, con consegna al domicilio del cliente, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per quanto riguarda il confezionamento che la consegna dei prodotti.
Si ricorda che l'articolo 13 contenuto nel Capo III della Legge Regionale Toscana 62/2018 parla di "COMMERCIO IN SEDE FISSA"
Autore: Emiliano Giuseppe Pratici