E’ stata firmata il 22 dicembre 2020, dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ruffini, la circolare n. 30, che, nella ormai consolidata struttura a domanda e risposta, fornisce numerosi chiarimenti in materia di Superbonus e di opzione per la cessione del credito d’imposta in alternativa alla detrazione o per lo sconto in fattura.
La circolare illustra le novità apportate all’articolo 119 del Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020, convertito con modifiche dalla legge 77/2020) - che ha introdotto la detrazione maggiorata del 110% - ad opera del Decreto Agosto (Dl n. 104/2020), il quale ha aggiunto al citato articolo 119 i commi 1-bis, 1-ter, 4-ter, 9-bis e 13-ter per superare alcune criticità emerse nel corso della prima applicazione dalla maxi-detrazione e per andare incontro alle richieste degli operatori del settore.
In primo luogo, il decreto Agosto ha introdotto il comma 1-bis al fine di chiarire la nozione di “accesso autonomo dall’esterno”, quale requisito indispensabile per consentire la fruizione della super-detrazione.
In base a tale disposizione per accesso autonomo dall’esterno “si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.
Superbonus 110%, soggetti beneficiari
Alcune precisazioni riguardano i soggetti beneficiari dell’agevolazione.
Specifica la circolare n. 30/E/2020 che:
possono fruire del 110% anche i titolari dell'impresa agricola e/o soci, amministratori di società semplici agricole o affittuari, conduttori (e coadiuvanti), nonché i dipendenti delle aziende del primario a condizione che gli interventi siano eseguiti su fabbricati rurali ad uso abitativo, dovendo fare riferimento al comma 3, dell'art. 9 del dl 557/1993;
le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono fruire dell’agevolazione senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili oggetto di intervento, dal momento che tale ultima limitazione vale soltanto per le persone fisiche non titolari di impresa e/o lavoro autonomo. Per tali soggetti non opera neanche la limitazione delle due unità immobiliari;
possono fruire del Superbonus “le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”, mentre è confermata l'esclusione, per gli interventi eseguiti da persone fisiche sugli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti non esercenti attività d'impresa e/o di lavoro autonomo;
la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi: da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni; dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività; dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
Superbonus 110%, tipologie di immobili ammessi e interventi trainanti
Specifica l’Agenzia che possono essere ammessi alla fruizione del 110%, sia nella versione “ecobonus” che in quella “sismabonus”, le unità immobiliari iscritte nella categoria catastale “F/2” quali unità collabenti. Per fruire del Superbonus, però, occorre rispettare la condizione che al termine dei lavori l’unità immobiliare rientri in una categoria catastale residenziale (anche pertinenziale) diversa da A/1, A/8 e A/9.
Per gli interventi realizzati su un edificio bifamiliare con accesso indipendente, si precisa che gli impianti come, ad esempio le fognature e i sistemi di depurazione, non devono essere considerati ai fini della verifica dell'autonomia funzionale delle unità immobiliari, analogamente ad un allaccio alla rete di teleriscaldamento per una unità immobiliare.
Via libera al Superbonus anche nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, anche se l’intervento è realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio, a condizione che siano rispettati, in relazione al fabbricato interessato, i requisiti dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico, certificati dai previsti Ape.
L'installazione degli impianti fotovoltaici, nei limiti previsti, può essere agevolata se eseguita sulle parti comuni, sulle singole unità immobiliari del condominio, su edifici unifamiliari e su unità indipendenti e autonome.
La sostituzione di un impianto centralizzato di climatizzazione può trainare anche le unità che non lo utilizzano direttamente. Secondo l’Agenzia, infatti, l’attivazione del meccanismo del Superbonus non dipende dal fatto che tutte le unità si servano dell’impianto, in quanto – come si legge nella circolare , questo tipo di lavoro “può essere considerato intervento trainante per tutte le unità immobiliari che costituiscono l’edificio oggetto di intervento”.
Infine, nel caso di interventi su impianti termici centralizzati concorrono alla determinazione della spesa massima anche le pertinenze.
Articolo estrapolato dalla rivista: https://www.edotto.com/articolo/superbonus-110-tutti-i-chiramenti-delle-entrate