Con l'ordinanza 2853 del 05/02/2021 (http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210205/snciv@s65@a2021@[email protected]) la Suprema Corte sancisce che è valido l'accertamento, inerente il reato di evasione, quando lo stesso sia basato su file rilevato sul PC in grado di fornire dati discordanti da quelli dichiarati in bilancio.
L'onere della prova, in sostanza, ricade sul contribuente.
Si allega l'ordinanza (anche in link) per un'agevole lettura.
Saluti
Emiliano Giuseppe Pratici