Cumulabilità con altre agevolazioni:
Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica.
Si tratta in particolare delle detrazioni spettanti per:
-Interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’eco bonus non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al super bonus, per i quali la detrazione attualmente prevista va dal 50 all’85% delle spese sostenute.
-L’installazione di impianti solari fotovoltaici diversi da quelli che danno diritto al super bonus.
-L’installazione di infrastrutture per la ricerca di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al super bonus.
Se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificatamente previsti in relazione alla stessa.
Testo tratto dalla circolare N.24/E dell’Agenzia delle entrate (Roma 8 Agosto 2020)