Come negli scorsi post accennato, al termine di questo excursus sul sistema pensionistico italiano non può mancare qualche accenno su quella che viene definita il secondo pilastro del sistema previdenziale/pensionistico e cioè la previdenza complementare.
La principale funzione della previdenza complementare è sicuramente quella di integrare le ormai depotenziate e bistrattate forme di previdenza obbligatoria garantite dallo stato. Integrare o anche sostituire, in quanto non vi è alcuna relazione tra le due forme pensionistiche che sono del tutto indipendenti.
La principale differenza tra le due è il tipo di rendita che la complementare garantisce e la gestione dei fondi che avviene per mano di enti privati o fondi "sorvegliati" dal COVIP.
Per quanto riguarda il tipo di rendita bisogna precisare che si tratta, nella maggior parte dei casi, di modelli a capitalizzazione individuale, cioè i versamenti del contribuente vengono iscritti nel suo personale "libretto" e investiti per poter essere restituiti al momento del pensionamento a rate o in una singola tranche.
Tuttavia, in base al tipo di lavoro svolto cambia il modo in cui è possibile contribuire perché la legge stabilisce che i lavoratori dipendenti, di cooperative e che si occupano della cura di familiari possono aderire a forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita mentre gli autonomi/liberi professionisti possono contribuire in regime di prestazione definita.
La contribuzione definita rivolta ai lavoratori subordinati dipendenti postula che i contributi che questi soggetti possono versare al fondo complementare sono sempre gli stessi e l’importo della pensione varierà in relazione alla gestione delle risorse e dell’andamento del mercato e del fondo.
I lavoratori autonomi che invece possono aderire al modello a "prestazione definita", hanno garantito ad una certa età un determinato quantitativo di denaro. Questo significa che a seconda dell’andamento della situazione potranno essere chiamati a versare dei contributi maggiori per arrivare a quella determinata prestazione.Per quanto riguarda i fondi questi possono essere chiusi, aperti o individuali.
Per fondi chiusi si intendono quei fondi istituiti da contratti o accordi collettivi anche aziendali e potranno quindi aderirvi solo i lavoratori che fanno parte di quella determinata azienda. Un fondo chiuso può nascere anche dall'accordo tra più lavoratori autonomi o liberi professionisti.
Per fondi aperti si intendono invece quelli istituiti su iniziativa degli intermediari finanziari (banche, SIM, assicurazioni) ai quali possono aderire tutti i lavoratori senza vincoli di appartenenza aziendale.
Per individuali si intendono quei fondi creati tramite la stipula di assicurazioni sulla vita. Queste soggette ad un regime differente, nel caso in cui prevedano anche trattamenti di tipo pensionistico finiscono sotto l'autorità della COVIP che ne tutela la corretta stipula e garantisce il rispetto degli investimenti del cittadino.
Mentre nel sistema AGO (assicurazione generale obbligatoria) il versamento dei contributi avviene in maniera automatica, per la previdenza complementare è possibile distinguere due ipotesi di finanziamento (a cui si aggiunge la possibilità del fondo di aumentare il proprio rendimento in base alla bontà dell'investimento effettuato che dipende anche dal grado di rischio scelto dal singolo contribuente al momento della sottoscrizione):
TFR maturando
In questo caso il lavoratore può decidere, entro 6 mesi dall'assunzione, se destinare il proprio TFR ad un fondo pensionistico complementare o lasciarlo in azienda. Oltre alla scelta esplicita per il conferimento del TFR vi è l’ipotesi del c.d. silenzio-assenso, cioè se il lavoratore non dice nulla, il datore trasferirà il TFR al fondo pensione che potrà essere chiuso (fondo aziendale) o se non vi è un fondo aziendale al fondo pensione al quale ha aderito la maggioranza dei lavoratori dell’azienda, in mancanza anche di questo verrà trasferito al fondo residuale istituito presso l’INPS. In quest'ultimo caso le aziende con meno di 50 dipendenti possono trattenere il TFR, ed erogarlo alla conclusione del rapporto di lavoro.Contributo del datore di lavoro
In questo caso le contribuzioni del datore finiscono direttamente nel fondo pensione del lavoratore. Per favorire questi contributi "spontanei" la normativa prevede una serie di vantaggi fiscali infatti i retai contributivi vengono dedotti dal reddito di impresa.
La COVIP, di cui parlavo poco sopra, è la commissione che si occupa della vigilanza dei fondi pensioni. Tra le principali funzioni vi è la preventiva autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione per enti privati quali banche e assicurazione, che intendono inserire tra le proprie offerte forme di previdenza completare.
La COVIP, esercitando funziona di alta vigilanza, ha lo scopo di tutelare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli enti privati sotto la sua giurisdizione nonché la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari avendo riguardo degli iscritti e dei beneficiari.